giovedì 10 agosto 2023

Qualche giudice a Berlino c'è ancora!

Beh, fa piacere constatare che ragionevolezza e giustizia non sono del tutto scomparse dalla faccia della terra!

Sentenza nr. 3860/23 del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Iolanda Mondo, nr. RG 1682/2023 del 12 luglio 2023: "I PREPARATI Anti-Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) NON POTEVANO ESSERE IMPOSTI AI CITTADINI [omiss] Sebbene la Legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere "accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato"... E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l'art. 32 cost., DELLA LIBERA DETERMINAZIONE DELL'INDIVIDUO IN MATERIA SANITARIA". Per i sueposti motivi, questo giudicante (Giudice) RITIENE NON LEGITTIMA E NON CONFORME AI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO E DELLA COSTITUZIONE LA NORMATIVA IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE, CHE PERTANTO VA DISAPPLICATA".



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